"Dipendi dalla Legge e non dalla persona", questo dovete ricordare."
Da "Le quattordici offese" (gli scritti di Nichiren Daishonin, vol 5, pag.175)
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CASSAZIONE: LA PEDOFILIA NON È UNA MALATTIA MENTALEFonte: http://www.mpv-cav.veneto.it/mpv/a_58_IT_3142_1.html
19/11/03 - ANSA
ROMA - La pedofilia, di per se', non esclude ne' attenua la capacita' di intendere e volere. Insomma non e' una malattia mentale in virtu' della quale i pedofili possono ottenere sconti di pena - tramite la concessione delle attenuanti per la diminuita capacita' psichica - sostenendo che la loro volonta' era offuscata, o scemata, nel momento dell'abuso sessuale sui minori. Lo sottolinea la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 43135. In particolare, con questo verdetto, la suprema corte ha rigettato la tesi di un imputato - Aurelio M. condannato a 8 anni di reclusione dalla corte d'appello di Perugia per aver violentato, per 12 anni, un minore - che protestava per la mancata concessione dell'attenuante. L'uomo aveva chiesto ai supremi giudici di pronunciarsi a favore di una pena piu' mite dal momento che la perizia di parte aveva riscontrato, in lui, un deficit delle capacita' intellettive e volitive avvalorato anche dai precedenti episodi di pedofilia che avevano arricchito la sua fedina penale. Ma piazza Cavour ha bocciato la tesi per cui i pedofili abituali sarebbero una sorta di minorati mentali che non sanno quel che fanno. Rilevano in proposito gli ermellini che ''se e' vero che la pedofilia, come modifica dell'oggetto sessuale in direzione dei minori, presenta ordinariamente carattere di abitualita', ai fini penali questa condizione non esclude ne' attenua la capacita' di intendere e volere e, di conseguenza, la penale responsabilita' per abusi sessuali contro i minori''. Spiega la Cassazione che non c'e' alcun motivo di equiparare, tout court, e a priori, i pedofili agli incapaci. A questa conclusione - prosegue il palazzaccio - puo' arrivare solo il giudice di merito sulla ''base dell'esame dei test psicologici e psichiatrici, dei colloqui clinici e di altri elementi'' qualora ''ricorrano le condizioni di una vera e propria malattia in grado di escludere o grandemente scemare la capacita' di intendere e volere''. Tale circostanza, pero', avvertono i magistrati di legittimita', non ricorre in presenza di un qualsivoglia disturbo caratteriale. Ad esempio, nei confronti di Aurelio M., la suprema corte ha confermato la condanna anche se aveva un ''sussistente disturbo alla personalita', con problematiche di tipo narcisistico, disadattivo e anti sociale'', fattori che - dicono gli stessi supremi giudici - possono costituire ''in astratto il retroterra in cui possono inserirsi episodi critici abnormi''. Ma a ''fronte della teorica possibilita' che le azioni del pedofilo siano commesse sotto l'influenza di un forte stress fisico e psichico'' - conclude la Cassazione - occorre, da parte dei magistrati che si occupano di queste vicende, ''una valutazione obiettiva e realistica, mirante a tutelare la dignita' delle persone, l'infanzia e la societa' da gravi abusi sessuali''.
Cosi' la terza sezione ha detto no alla concessione dell'attenuante e ha reso definitiva la pena per l'imputato.